L’allegazione del computo metrico estimativo all’offerta tecnica è da ritenersi insuscettibile, sia pure in astratto, di inquinare la valutazione della commissione giudicatrice, laddove detto computo metrico estimativo è da intendersi compilato mediante indicazione di prezzi di listino o di mercato, al lordo del rialzo praticato, in sede di offerta economica, sul canone di concessione (ossia compilato con indicazione dei prezzi non scontati).
Lo afferma il TAR Campania (Napoli sez. VIII 11 marzo 2015 n. 1464), rimarcando che in argomento si è statuito che l’allegazione all’offerta tecnica dell’elenco dei prezzi unitari al lordo del ribasso (o rialzo) non è, di per sé, idonea a condizionare e alterare il giudizio dell’organo valutatore, atteso che solo dall’esame dell’offerta economica è possibile evincere detto ribasso (o rialzo) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5928/2012; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2393/2007; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 25894/2010; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 390/2013). |