Si segnala una pronuncia del TAR Calabria (Catanzaro sez. I 23 marzo 2015 n. 554) in tema di imprese cooptate.
Il TAR aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.
Tale soggetto, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire (in tal senso, la sentenza richiama il TAR Lazio 12288/2014; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2013 n. 4278 e 10 settembre 2012 n. 4772; TAR Lombardia, Sez. I, 14 febbraio 2014 n. 475).
Pertanto, gli obblighi di cui all'art. 38 del Codice, non possono essere estesi all'impresa cooptata, stante il carattere eccezionale della norma (sez. III, 6 maggio 2013 n. 2449 e 14 novembre 2012 n. 5758). |