TAR Sicilia: obbligo di comunicare l’esclusione e la motivazione


Ai sensi dell'art. 79 comma 5, D.Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare "l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione".

 

Lo rimarca il TAR Sicilia Palermo (sez. III 24 marzo 2015 n. 700) evidenziando altresì che, secondo una “condivisibile” pronuncia di merito (TAR Brescia con 22 ottobre 2013 n. 877), ai fini della piena conoscenza che fa decorrere il termine per impugnare l'atto di esclusione dalla gara d'appalto, l'ordinamento comunitario (cfr. C. Giust. Sez. III 28 gennaio 2010 C 406/08, Uniplex, punti 30 e 31) esige che il concorrente abbia avuto conoscenza dei motivi idonei a consentirgli di proporre ricorso in modo efficace; pertanto, al partecipante va assicurata la certezza del diritto mediante la comunicazione in forma definitiva della decisione della Stazione appaltante.