L’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 recante l’obbligo per la stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma, l’anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10% è norma imperativa che, in forza del principio dell’eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi.
In quanto deroga temporanea del generalizzato divieto di anticipazione, l’art. 26-ter del d.l. n. 69/2013 è norma eccezionale e non può essere oggetto di applicazione analogica (Parere A.N.AC. 25/2/2015 n. AG 18/2015/AP. |