Adunanza Plenaria: Alt! Gli oneri della sicurezza vanno indicati in sede di offerta


L’Adunanza Plenaria (sentenza n. 3 del 20 marzo 2015) si è pronunciata sulla annosa questione concernente l’obbligo di indicare in offerta gli oneri per la sicurezza aziendale. Secondo il massimo Organo di giustizia amministrativa, nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori, i concorrenti debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali.

 

La giurisprudenza contraria è motivata ritenendo che, per i lavori, la quantificazione dei detti costi è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento di cui agli articoli 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 131 del Codice (in seguito PSC), venendo integrati questi riferimenti normativi con il richiamo a quanto disposto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il regolamento di attuazione del Codice), in particolare negli articoli 24, comma 3, 32 e 39 (Cons. Stato, Sez. V, n. 3056 del 2015; n. 4964 del 2013).

 

La tesi non è condivisibile poiché, come precisato nell’ordinanza di rimessione, il PSC è riferito ai costi di sicurezza quantificati a monte dalla stazione appaltante, specialmente in relazione alle interferenze, e non alla quantificazione dei costi aziendali delle imprese.

 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di < idoneo a determinare> per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.