Con comunicato del 17 marzo 2015, l’A.N.AC. ha reso ulteriori indicazioni sul tema degli obblighi di informativa in caso di varianti corso d’opera, introdotti dall’art. 37 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
L’art. 37, dl 90/2014, convertito con modificazioni in legge 114/2014, ha in particolare introdotto l’obbligo di trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle varianti in corso d’opera dei contratti pubblici di lavori.
In ordine a tali obblighi l’ANAC ha pubblicato vari comunicati riassumibili come segue:
- primo comunicato del 16 luglio 2014 (pubblicato in vista dell’entrata in vigore del 25.6.2014 del dl 90/2014, che prevedeva l’invio indifferenziato delle varianti senza il filtro di alcuna soglia, entro 30 gg dal provvedimento di approvazione);
- secondo comunicato del 17 settembre 2014 (pubblicato prima della conversione in legge del dl 90/2014, che prevedeva l’invio selezionato delle varianti secondo varie soglie e condizioni, sempre entro 30 gg dal provvedimento di approvazione);
- terzo comunicato del 7 novembre 2014 (pubblicato per estendere, ex art.176, comma 5, lett. a), del Codice, che prevedeva l’obbligo della trasmissione agli interventi del contraente generale per le varianti introdotte da “forza maggiore”, “sorpresa geologica”, “prescrizioni di legge sopravvenute”, “richieste di Enti terzi - es. CIPE, interferenze” - “varianti comunque richieste dal Soggetto Aggiudicatore”).
Rileva l’Autorithy che le varianti pervenute a tutt’oggi hanno posto in evidenza la necessità di rivisitare e aggiornare i precedenti comunicati per varie finalità: dalla completezza della documentazione allegata alla trasmissione, all’estensione della trasmissione ad alcuni tipi di varianti nell’appalto integrato, alle informazioni sul contenzioso che interferisce con le varianti stesse (in merito agli accordi bonari vale già l’obbligo di trasmissione all’Autorità in forza del Comunicato della soppressa Avcp del 4.6.2001).
L’ANAC ritiene altresì necessario fornire brevi indicazioni sul valore appropriato da attribuire alle trasmissioni di varianti cd. “non pertinenti”, cioè qualora non ricorrano le soglie di valore e le altre condizioni che fanno sorgere l’obbligo della trasmissione ad ANAC ex art.37 della legge 114/2014.
Infine, è evidenziato nella comunicazione, alcuni adempimenti, soprattutto del responsabile del procedimento, si sono rivelati generalmente poco aderenti al dato normativo recato nel dPR 207/2010 per quanto attiene alle varianti.
Il comunicato – recante le indicazioni per soddisfare siffatte esigenze - sostituisce quindi i tre comunicati dinanzi richiamati. |