Il Consiglio di Stato (sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1422) afferma che la mancata produzione della dichiarazione in ordine alla insussistenza a carico del concorrente degli obblighi derivanti dalla legge sui disabili non comporta alcuna conseguenza in termini di partecipazione alla gara.
Osservano i giudici di legittimità che se è vero che (in base a un orientamento ormai prevalente almeno con riguardo al torno temporale anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014) l’esclusione dalla gara può essere disposta per violazione degli obblighi dichiarativi in sé intesi (e a prescindere dal contenuto puntuale della dichiarazione omessa), è altrettanto vero che l’esclusione non può invece essere disposta a fronte di un obbligo dichiarativo in radice insussistente per la carenza dell’obbligo sostanziale cui l’omessa dichiarazione avrebbe potuto o dovuto fare riferimento. |