In un appalto a corpo l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. IV 26 febbraio 2015 n. 963) desumendola dalla seguente circostanze:
a) l’elenco analitico dei prezzi è necessario non al fine dell’aggiudicazione dell’appalto, essendo il prezzo fissato a corpo e dovendo essere offerto un ribasso percentuale complessivo, ma solo al fine di eventuali varianti: nel qual caso si rende necessario conoscere il prezzo analitico per le singole voci, onde applicarlo alle lavorazioni poste in essere in variante;
b) in caso di varianti da remunerarsi, si applica ai prezzi unitari il medesimo ribasso offerto in gara.
Pertanto, è del tutto irrilevante che l’elenco dei prezzi, sviluppato, non dia come risultato il prezzo complessivo offerto in gara, bensì il prezzo indicato nel bando, atteso che comunque, in caso di variante, ai prezzi dell’elenco si sarebbe applicato il ribasso percentuale offerto in gara.
In conclusione, è legittimo redigere un elenco prezzi senza tener conto del ribasso offerto in gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4903). |