Il TAR Lombardia (Milano sez. I 3 novembre 2015 n. 2306) conferma l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, ma anche dalla qualificazione, dalla pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dall'avere poi portato a termine un appalto pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206, nonché id., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3785).
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