Si segnala un’interessante pronuncia (Ordinanza del TAR Lombardia Brescia sez. II 5 novembre 2015 n. 2031) in tema di specifiche tecniche ed onere della prova dell’equivalenza.
Si legge nell’ordinanza che è pacifico che, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del Codice, non è consentito alle stazioni appaltanti respingere un'offerta per il motivo che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell'offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche; (..) la norma è chiara nel porre a carico della parte, che intende partecipare alla gara offrendo un prodotto con caratteristiche non conformi ma solo equivalenti alle specifiche tecniche richieste dell'Amministrazione, l'onere di fornire idonea prova sulla equivalenza della propria proposta rispetto alle previsioni di cui alla legge di gara, dovendo dimostrare che quanto offerto consente di ottenere le medesime prestazioni e di pervenire ai medesimi risultati pretesi dall'Amministrazione aggiudicatrice (T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 13 gennaio 2015 n. 32 che richiama Tar Lombardia, Milano, 19/5/2009 n. 3758); (..) in caso di mancanza della citata prova in sede di offerta, ne deriva l’automaticità dell’esclusione, senza che possa ravvisarsi in capo alla stazione appaltante un onere di attività di indagine circa l’eventuale equivalenza (Consiglio di Stato, sez. III – 30/4/2014 n. 2273). |