Deve essere riconosciuto carattere escludente non solo alle clausole che concernono i requisiti di partecipazione in senso stretto, ma anche a quelle che impongono ai fini della partecipazione oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati ovvero che impediscono o rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnico o economico ovvero che prevedono condizioni negoziali eccessivamente onerose o obiettivamente non convenienti ovvero ancora che contengono gravi carenza circa i dati essenziali per la formulazione dell’offerta.
Lo afferma il TAR Lombardia (Milano sez. IV 15 ottobre 2015 n. 2166), uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza (ex multis, tra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3104; Consiglio di Stato, sez. III, 2 febbraio 2015, n. 491; Consiglio di Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 361; Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282). |