In relazione alla causa di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice è stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza che l’intrinseca natura discrezionale della valutazione rimessa alla stazione appaltante rende “vieppiù censurabile l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per l’applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990” (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 aprile 2012 n. 659).
Lo afferma il Il TAR Piemonte (sez. II 16 ottobre 2015 n. 1474), rilevando inoltre che il vizio del contraddittorio non può essere degradato come inidoneo all’annullamento degli atti impugnati, in applicazione dell’art 21-octies, secondo comma, della legge sul procedimento.
Infatti, al cospetto di una decisione della stazione appaltante ampiamente discrezionale, avente ad oggetto l’incidenza degli episodi pregressi di negligenza sull’affidabilità dell’impresa, non incombe sulla parte ricorrente l’onere di fornire la prova circa la rilevanza del momento partecipativo, essendo invece vero il contrario. |