Sono fondate le censure di violazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 163 del 2006 nonché dell’articolo 1 della legge 241 del 1990, dei principi di economicità ed efficacia, dell’articolo 97 della Costituzione e del principio di necessaria concentrazione e continuità delle operazioni di gara, nonché dell’articolo 23 della legge n. 62 del 2005, dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e dei principi generali sulla proroga, laddove il Comune ha illegittimamente prorogato i tempi di decisione sull’anomalia, nel caso in cui indubbiamente i tempi utilizzati dal comune per concludere la gara risultano anomali e non giustificati (TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 27 ottobre 2015 n. 471).
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