TAR Toscana: se l’aggiudicatario nulla trasmette nei dieci giorni…


Il termine di dieci giorni dalla richiesta della stazione appaltante, assegnato ai concorrenti primo e secondo classificato per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dall’art. 48 comma secondo del D.lgs. n.163/2006 ha natura perentoria, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, a risoluzione del contrasto interpretativo cui la norma aveva dato luogo in giurisprudenza.

 

Lo afferma il TAR Toscana (TAR Toscana sez. I 26 ottobre 2015 n. 1446), secondo cui le ragioni della decisione dell’Adunanza Plenaria riposano sulle esigenze di tempestività e certezza delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, le quali diversamente rischierebbero di restare sospese a tempo indeterminato a fronte dell’inerzia delle imprese prima e seconda graduata: conclusione inammissibile, tenuto conto del fatto, per quanto qui rileva, che i documenti a conferma dei requisiti debbono trovarsi già nel possesso degli interessati, potenzialmente tenuti alla loro esibizione sin dalla fase della verifica a campione nella fase iniziale della gara, ai sensi del primo comma dello stesso art. 48 cit..