La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte, implica e presuppone necessariamente l’obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a concorrenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta.
Lo afferma il TAR Abruzzo (sez. I 29 ottobre 2015 n. 729) richiamando un principio giurisprudenziale di legittimità (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3471/2004).
Sul punto, il Collegio condivide quanto affermato, tra gli altri, dal TAR Campania - Napoli (cfr. sentenza n. 448/2008), secondo cui all’omissione di indicazioni obbligatorie di data e ora della prima seduta di gara deve ovviarsi mediante strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti, tali da garantire, con ragionevole certezza, che le stesse siano rese edotte di tali fondamentali (ai fini della procedura) informazioni; soccorre in proposito il disposto dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. 163/2006 che individua, quali modalità di comunicazione idonee, tali appunto da configurare la “diretta comunicazione”, il sistema postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, intesi tutti come mezzi direttamente e specificamente - e non solo potenzialmente - rivolti ai loro destinatari.
Da qui il principio generale, valevole in tutte le procedure di gara, volto a garantire la conoscenza effettiva, da parte di concorrenti, delle notizie concernenti lo svolgimento del medesimo, principio peraltro espressamente contenuto nel citato art. 77 secondo cui “il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”. |