Le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
Lo afferma il TAR Sicilia (Catania sez. III 4 novembre 2015 n. 2544), richiamando precedente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1250).
Si legge nella sentenza che la procedura si caratterizza, inoltre, per una maggiore speditezza e semplificazione procedimentale e il grado di pubblicità della selezione deve necessariamente essere commisurato all'entità della concessione in relazione alla sua rilevanza economica.
La conformità della procedura di concessione ai principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità va, infine, verificata in concreto, in relazione allo specifico modus operandi dell'Amministrazione, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta sospetta (cfr., Cons. Stato, III, 15 luglio 2011, n. 4332 e 12 luglio 2011, n. 4168; sez., V, 24 marzo 2011, n. 24 e 28 febbraio 2011, n. 1255).
In considerazione dei principi sopra richiamati, i giudici etnei giungono ad affermare che nessuna censura può essere mossa nei confronti della scelta di procedere a mezzo di sorteggio all’individuazione delle cinque imprese ammesse alla trattativa privata, trattandosi di criterio che, in termini assoluti, garantisce il rispetto del principio di imparzialità.
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