Gli «operatori del settore» sono legittimati ad impugnare - in sede di giustizia amministrativa - gli atti che comportano la conclusione di un contratto a trattativa privata.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 1 ottobre 2015 n. 4592) richiamando risalenti principi generali (v. Ad. Plen., sent. n. 3 del 1961; Sez. V, 22 marzo 1995, n. 454).
Osservano inoltre i giudici di Palazzo Spada che l’ordinamento giuridico nazionale (così quello dell’Unione Europea: Corte di Giustizia, 11 gennaio 2005, in C-26/03, § 36 ss.) dispone che la tutela dell’impresa del settore sia quella volta ad ottenere l’indizione della gara, previo annullamento degli atti illegittimi che abbiano comportato la stipula del contratto a trattativa privata.
Tuttavia – si legge sempre nella pronuncia - in linea di principio, oltre alla tutela di annullamento, non è configurabile anche la tutela risarcitoria, non solo per mancanza di una relativa posizione giuridica sostanziale, ma anche perché la lesione subita dalla «impresa del settore» deriva proprio e soltanto dalla mancata indizione della gara, che va invece bandita a seguito dell’accoglimento del suo ricorso.
In altri termini, non è risarcibile il danno che l’«impresa del settore» deduca di avere subito in conseguenza della mancata indizione della gara: essa si trova nella medesima situazione delle altre «imprese del settore» e la rilevanza della sua legittimazione comporta che si può attivare affinché vi sia il procedimento previsto dalla legge. |