Non è possibile ricondurre il contratto di avvalimento ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità, lasciata all’autonomia negoziale delle parti.
Lo ricorda il Consiglio di Stato (sez. III 17 dicembre 2015 n. 5703), rimarcando tuttavia che la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che detto contratto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito; ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, ove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara.
Le regole dettate dal Codice e dal d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 4 dicembre 2014, n. 5978; Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2015, n. 1020). |