Consiglio di Stato: il principio di “equivalenza”si applica anche alla gara al prezzo più basso


Il principio di equivalenza non può essere escluso, in via generale, dall’adozione del criterio del prezzo più basso, poiché il significato sostanziale che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e, in particolare, la disposizione dell’articolo 68 del Codice, consistente non solo nella massima partecipazione dei concorrenti, ma anche e soprattutto, attraverso questa, nel conseguimento di un bene (prodotto o servizio), da parte della stazione appaltante, che tecnicamente soddisfi nel miglior modo possibile, proprio per la più ampia offerta consentita dal favor partecipationis, le esigenze della collettività che sono affidate alla cura dell’Amministrazione, riguarda anche questo tipo di procedure.

 

E’ quanto rilevato dal Consiglio di Stato (sez. III 3 dicembre 2015 n. 5494), secondo cui riconoscere che vi possano essere, anche in esse, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quello richiesto dall’Amministrazione e, quindi, capaci di soddisfare le esigenze che giustificano l’indizione della gara, ampliando la platea dei concorrenti, costituisce non solo corretta applicazione del favor partecipationis, ma anche e soprattutto legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364 e Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2013, n. 4541). La scelta, da parte dell’Amministrazione, di ammettere prodotti equivalenti è dunque pienamente conforme ai principi vigenti in materia e, in particolare, al principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. 163/2006.