La sottoscrizione dell’offerta “serve a rendere nota la paternità e a vincolare l’autore al contenuto del documento”, assolvendo alla “funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta”, sì da costituire “elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto giuridico”, con la conseguenza che la sua carenza, “pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta che l’offerta non possa essere ‘tal quale’ accettata”.
Lo sostiene il TAR Lazio (Roma sez. III ter 22 dicembre 2015 n. 14451), rilevando che tale carenza non integra “una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della dichiarazione di offerta, senza che, all’uopo, sia necessaria una espressa previsione della lex specialis”.
Il Collegio esamina anche l’interpretazione fornita dall’ANAC con deliberazione n. 1/2015, laddove, qualificata in termini di essenzialità la sottoscrizione dell’offerta, è riconosciuta la sanabilità della relativa omissione (“ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente”).
Tuttavia, secondo i giudici capitolini, l’ammissione alla gara di partecipanti “che non hanno assunto alcun impegno giuridicamente vincolante, in relazione all’offerta praticata, nel termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione” violerebbe “i principi di efficacia e di parità di trattamento”; più specificamente, consentire la sottoscrizione dell’offerta “mediante soccorso istruttorio equivale a superare il termine ultimo di presentazione delle offerte, con compromissione del canone di par condicio e buon andamento nonché, circostanza ancora più grave, di violazione del principio di segretezza dell’offerta.
Significa consentire ad un concorrente di esprimere la sua volontà di partecipazione alla gara in un momento nel quale tale possibilità è preclusa a tutti gli altri concorrenti e di incidere, con un ulteriore atto di volontà, sulle sorti della procedura”.
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