E' illegittimo il bando per appalto misto di lavori e servizi laddove i requisiti di qualificazione individuati in relazione alle attività qualificabili come servizi risultano sproporzionati rispetto all’importo delle prestazioni da rendere.
Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. I ter 22 dicembre 2015 n. 14416), rilevando che l’art. 41 del codice dei contratti pubblici prevede che la qualificazione economica debba essere dimostrata attraverso un’autodichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, precisando che sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua e adeguata motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato.
La clausola che reca la richiesta di un fatturato superiore al triplo dell’importo posto a base di gara va, quindi, considerata illegittima perché sproporzionata ed immotivata. |