TAR Lazio: se il contratto di avvalimento è condizionato …


Si segnala un’interessante sentenza del TAR Lazio sul tema del contratto di avvalimento. Nel caso oggetto della controversia, il contratto di avvalimento recava la seguente clausola: “In considerazione della responsabilità solidale che il Legislatore nazionale addossa all'impresa ausiliaria, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, le obbligazioni assunte dalla stessa sono subordinate alle seguenti condizioni: il rappresentate legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà preventivamente verificare la gara e i capitolati d'appalto prima di consentire l'avvalimento e potrà negarlo, a suo insindacabile giudizio”.

 

Il TAR ha rilevato quindi che, come risulta per tabulas, l’avvalso non ha assunto sic et simpliciter le obbligazioni oggetto del contratto di avvalimento, ma le ha subordinate alla verifica della gara e del capitolato d’appalto “prima di consentire l’avvalimento” e con facoltà di “negarlo, a suo insindacabile giudizio”.

 

Ciò determina il venir meno del presupposto per l’avvalimento atteso che, come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 27 gennaio 2014, n. 413), “nel caso di un contratto di avvalimento sottoposto ad una condizione meramente potestativa, ciò che viene a mancare è il presupposto stesso per l’assolvimento all’onere di cui all’art. 49, co. 2, lett. f), d.lgs. 163/06, vale a dire un contratto valido ed efficace in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.