La chiara previsione della lex specialis circa l’obbligo di indicare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali ex art. 87, c.4, Dlgs. 163/2006, rende ininfluente l’assunto che nel modulo informatico da inviare alla stazione appaltante non sarebbe contemplato un campo dedicato a tale voce.
Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. IIIter 8 gennaio 2016 n. 176) secondo cui non può dubitarsi della sussistenza dell’obbligo di specifica indicazione nell’offerta dei costi in questione, secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 163/06 (artt. 86, comma 2-bis, e 87, comma 4; v. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2015, n. 5340, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74, 88, comma 2, lett. d, e 124, comma 10, c.p.a.).
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