Diverse le modifiche apportate al D.lgs. n. 163/2006 – le quali entreranno in vigore a far data dal prossimo 2 febbraio - che di seguito sono sinteticamente riportate:
- Articolo 75, comma 7, in tema di cauzione provvisoria: nelle gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le imprese registrate al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o certificate UNI EN ISO 14001 potranno beneficiare di una riduzione, rispettivamente, del 30% e del 20% sull’importo della cauzione provvisoria. Tale riduzione è cumulabile con quelle già previste dal Codice, relative alla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. Inoltre, nelle sole gare di servizi e forniture, è previsto un ulteriore abbattimento del 20% (sempre cumulabile con i precedenti), in favore delle imprese che siano in possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE). Infine, nelle gare di lavori, servizi e forniture, una riduzione del 15% sarà ammessa per le imprese che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- Articolo 83, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa: tra i criteri di valutazione dell’offerta è inserito anche il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi, oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore del contratto. Inoltre, ai fini della valutazione, potranno essere presi in considerazione i consumi di energia e delle risorse naturali, le emissioni inquinanti e i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio. Infine, sarà possibile individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa anche in base alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate all’attività dell’azienda;
- Articolo 68bis, in tema di specifiche tecniche: è fatto obbligo alle P.A. di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei diversi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per determinate categorie di forniture e servizi (ad es., acquisto di lampade per illuminazione pubblica o servizi energetici per gli edifici);
- Articolo 7, comma 4, in tema di osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: tra i compiti dell’Osservatorio dell’Autorità, è inserito anche il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nei citati decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi ambientali;
- Articolo 64 comma 4bis in tema di bandi-tipo: i bandi-tipo dovranno essere integrati con i citati criteri ambientali minimi. |