TAR Lazio: illegittima l’annotazione tardiva nel casellario


E' illegittima l'annotazione nel casellario Anac in caso di mancato rispetto del termine di 180 gg. previsto dall’art. 29 del regolamento unico del 26 febbraio 2014 per la conclusione del procedimento; sebbene il predetto termine di 180 gg. non sia espressamente previsto come perentorio, è comunque contraddittorio fissare nel regolamento unico del 26 febbraio 2014 un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e, poi, non rispettare un auto vincolo posto dalla stessa Autorità procedente (che peraltro va anche inteso come posto a garanzia dell’incolpato, in ragione della natura afflittiva della procedura); peraltro, il termine di 180 gg. (al netto dei periodi di sospensione per esigenze di istruttoria) è di gran lunga superiore a quello ordinario di 30 gg. fissato dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il che rende ancor meno giustificabile il suo mancato rispetto (TAR Lazio sez. III 3 dicembre 2015 n. 13668).