Come recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria (decisione 20 luglio 2015, n.8), i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Ciò vale anche nell’ipotesi di affidamento in esito allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art.140 del Codice, atteso che la fase procedimentale disciplinata da siffatto articolo si configura come un segmento di un’unica procedura di affidamento, avviata con la pubblicazione del bando; ne deriva che i requisiti di partecipazione, attesa l’unicità e l’inscindibilità del procedimento selettivo, devono essere ininterrottamente posseduti dal suo avvio (e, cioè, dalla pubblicazione dell’avviso pubblico) fino alla sua conclusione (e, cioè, alla data dell’affidamento dell’appalto in esito all’interpello).
Lo afferma la sezione III del Consiglio di Stato con sentenza n. 76 del 13 gennaio 2016. |