Ai sensi dell’art.113 del D.lgs. n. 163/2006, è obbligo dell’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto costituire una garanzia fideiussoria e la mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
Trattasi, com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento (Consiglio di Stato sez. IV 8 gennaio 2016 n. 34, il quale richiama la precedente giurisprudenza Consiglio di Stato Sez. IV, 12 marzo 2015 n. 1321).
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