Ai sensi dell’articolo 238 del Codice, le sole amministrazioni aggiudicatrici sono tenute all’applicazione delle disposizioni della parte III per gli appalti di lavori, forniture e servizi rientranti sotto la soglia comunitaria e che rientrano fra le attività previste dagli artt. da 208 a 213.
Il successivo settimo comma dispone invece che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali e esclusivi per le stesse categorie di appalti applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, fermo restando che la stessa deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 23 dicembre 2015 n. 5824) rilevando altresì che non assurge al rango di principio la disciplina della scansione temporale delle operazioni di verifica dei requisiti dei partecipanti alla gara ex articolo 48, secondo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. |