Consiglio di Stato: se vieni escluso perdi interesse alla riedizione


Seppur di regola è sufficiente l’interesse strumentale del partecipante a una gara pubblica di appalto a ottenere la riedizione della gara stessa, deve, in ogni caso, ritenersi che un tale interesse (che non può e non deve essere emulativo) non sussista in capo al soggetto legittimamente escluso.

 

Tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane infatti privo, non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali. Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. IV 20 aprile 2016 n. 1560) richiamando la giurisprudenza maturata sul tema (Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 892;10 settembre 2010, n. 6546; 29 dicembre 2009, n. 8969; 21 novembre 2007, n. 5925; 13 settembre 2005, n. 4692).

 

I giudici di Palazzo Spada, precisano inoltre che l’interesse dell’escluso - invero, da qualificare interesse di mero fatto - non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara.