TAR Lazio: le sentenze le valuta la stazione appaltante


Le valutazioni in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente all'Amministrazione appaltante, la quale, qualora non ritenga il precedente penale incisivo della moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.

 

E’ la posizione assunta dal TAR Lazio (sez. III quater 6 maggio 2016 n. 5334) in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428/2014; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583/2011; TAR Lombardia Milano, III, n.2626/2014).