Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 si riferisce al potere/dovere di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, e non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta tecnica, a maggior ragione in presenza di una previsione chiara della legge di gara e della sua conclamata inosservanza da parte di un’impresa concorrente (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 9).
E’ la posizione del TAR Toscana (sez. I 27 aprile 2016 n. 717). |