Ai sensi dell’art. 15 del Codice, l’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dallo stesso Codice per ogni singola prestazione contrattuale, secondo il c.d. principio della combinazione delle differenti discipline, in base al quale, in materia di qualificazione, l’operatore economico deve essere qualificato per tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni.
Nei contratti misti di servizi e lavori occorre prevedere, perciò, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-professionale per l’erogazione dei servizi, in base agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006, e sia il possesso della qualificazione SOA nella categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire (TAR Sicilia Palermo sez. I 22 aprile 2016 n. 984. |