L’antieconomicità del servizio oggetto di gara non si risolve in un vizio invalidante ab initio la procedura selettiva (cioè l’attivazione della stessa) potendo la valutazione di non remuneratività essere collegata al rischio finanziario (c.d. rischio d’impresa) che caratterizza il contratto di concessione (a differenza del contratto di appalto).
In altri termini il carattere aleatorio della concessione può condurre anche ad una gestione antieconomica, ma trattasi di rischio operativo rimesso alla valutazione di ogni singolo soggetto economico al momento che prende contezza delle regole fissate dal bando senza che ciò possa negativamente riflettersi sulla logicità dei parametri fissati dall’Amministrazione in ordine al valore della concessione che la stazione appaltante intende affidare e agli altri elementi di carattere economico e logistico che caratterizzano l’affidamento in parola (Consiglio di Stato sez. IV 6 aprile 2016 n. 1352).
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