Il termine ex art. 11, comma 6, d.lgs. nr. 163/2006 non è un termine decadenziale posto a carico della stazione appaltante, avendo lo scopo di fissare il limite dell’irrevocabilità dell’offerta; pertanto, la sua scadenza – in difetto di differimento, ovvero di richieste espresse di proroga, da parte dell’Amministrazione – ha il solo effetto di facultare il concorrente a ritenersi sciolto dall’offerta formulata, ma non perciò solo autorizza una modifica dell’offerta rispetto a quella originaria (Consiglio di Stato sez. IV 13 aprile 2016 n. 1449).
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