Sulla scorta del combinato dell’articolo 38, comma 2-bis, e del successivo articolo 46, comma 1-bis, del ‘Codice dei contratti’ emerge che il c.d. “soccorso istruttorio” può essere ammesso sino ai casi di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alle gare.
Al contrario, al richiamato beneficio legale non può accedersi nelle ipotesi in cui le lacune e omissioni dichiarative superino i limiti della mera ‘irregolarità essenziale’ (articolo 38, comma 2-bis) e si traducano nella più radicale carenza di un “elemento essenziale dell’offerta” (articolo 46, comma 1-bis).
Sono le parole del Consiglio di Stato (sez. V 21 aprile 2016 n. 1597), il quale rimarca altresì che siffatta impostazione sistematica rappresenta un adeguato (e non ulteriormente superabile) punto di equilibrio fra:
- da un lato, l’esigenza di tutelare con adeguate misure il principio del favor participationis a fronte di carenza dichiarative di carattere emendabile e non dirimente e
- dall’altro, quello di non comportare un incondizionato sacrificio delle esigenze di autoresponsabilità e affidabilità della domanda, che si tradurrebbero in un’ingiustificata compressione del concomitante principio della par condicio concorrenziale. |