Consiglio di Stato: applicazione del nuovo rito per i ricorsi


Il nuovo rito introdotto, per i ricorsi in materia di contratti pubblici, dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha inserito il comma 6 bis all’art. 120 c.p.a., non si applica  all’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione della gara, che restano disciplinati dal comma 6 dello stesso art. 120, non essendo tali atti inclusi nell’elenco individuato dal precedente comma 2 bis.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. III 27 ottobre 2016 n. 4528), rilevando altresì che, ai sensi dell’art. 216, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni del Codice si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice.