Consiglio di Stato: l’indicazione del contratto collettivo


Rientra sicuramente nella discrezionalità della pubblica amministrazione e nel caso specifico delle stazioni appaltanti disporre i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo, ed all’interno di queste scelte è rimessa alla stessa stazione appaltante la scelta dei requisiti da richiedere e tra questi non può essere l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all’aggiudicatario; l'indicazione dell’applicazione di uno specifico contratto può eventualmente essere indicata nella legge di gara e ciò anche a pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, purché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 5 ottobre 2016 n. 4109), secondo cui, nel caso di specie (riguardante una procedura negoziata per l’affidamento dei “servizi di autoespurgo su impianti di depurazione, reti e impianti fognari, impianti di autolavaggio, centri di raccolta rifiuti (CDR) e servizi di smaltimento dei rifiuti residui”), la scelta operata e censurata costituisce un normale precipitato della discrezionalità della pubblica amministrazione e non può essere tracciata di alcuna irragionevolezza, visto che le prestazioni richieste si attagliano pacificamente al rapporto di lavoro disciplinato contratto collettivo Acqua e Gas.