TAR Lazio: se la PA rifiuta l’accesso, il termine per il ricorso non inizia a decorrere


Si segnala un’interessante pronuncia sul tema dell’accesso e del termine per ricorrere (TAR Lazio Roma sez. III quater 26 agosto 2016 n. 9413).

 

Secondo i giudici capitolini:

 

a) l'art.13 del D.lgvo n. 163/2006 stabilisce che "Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni";

 

b) l'art. 79 si limita a prevedere unicamente il termine accelerato di 10 gg per consentire l'accesso agli atti di gara, ma non esclude in alcun modo che entro il suddetto termine l'amministrazione destinataria della richiesta debba interessare la controinteressata all'istanza di accesso al fine di metterla in condizione di esprimere, compatibilmente al rispetto del predetto termine acceleratorio, la propria opposizione in ordine alla fondatezza dell'istanza de qua;

 

c) la tesi prospettata da parte resistente comporterebbe tout court il sacrificio della situazione soggettiva della controinteressata all'accesso il cui intervento nell'ambito della procedura delineata dal menzionato art.79 non può in alcun modo essere ritenuto incompatibile con il rispetto del termine di 10 gg, il quale, peraltro, ha una finalità meramente acceleratoria, la cui mancata osservanza non viene ad inficiare l'operato della stazione appaltante ma implica unicamente che il termine per impugnare gli atti di gara per vizi derivanti dalla documentazione non esibita nel termine di 10 gg non inizia a decorrere (cfr. CS, sez.III, n.3308/2016 secondo la quale nelle pubbliche gare d'appalto il c.d. termine breve per l'impugnazione degli atti e/o provvedimenti che non siano stati trasmessi unitamente alla comunicazione della decisione di aggiudicazione e che costituiscono oggetto dell'accesso (id est: degli atti non immediatamente conosciuti in occasione della comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione) può essere incrementato, al massimo, di dieci giorni fermo restando che se la Pubblica amministrazione rifiuta illegittimamente di consentire l'accesso, il termine non inizia a decorrere, gli atti non visionati non si consolidano ed il potere di impugnare, dell'interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa, non si consuma).