Il TAR Toscana (sez. I 15 luglio 2016 n. 1197) ha affrontato il tema della possibilità di utilizzo del soccorso istruttorio per integrare un contratto di avvalimento carente.
Secondo i giudici fiorentini, l'esclusione dell'impresa che abbia fatto ricorso all'avvalimento, producendo un contratto non contenente l’analitica e specifica elencazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati, non può essere evitata facendo applicazione dei principi in materia di soccorso istruttorio, a ciò ostando la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto dei contratti di avvalimento, ex artt. 1418 e 1346 del codice civile, con conseguente impossibilità di integrare ex post i requisiti di partecipazione richiesti, a pena della violazione del principio della par condicio.
Infatti – è riportato nella sentenza - il soccorso istruttorio, anche dopo l’ampliamento operato dal d.l. 90/2014, non potrebbe essere utilizzato con riferimento al contratto di avvalimento perché quest’ultimo, lungi dall’essere un documento da allegare alla domanda per dimostrare il possesso di un requisito, è il presupposto per la partecipazione alla gara fornendo all’avvalente il requisito mancante (TAR Lombardia, Brescia, II, 7 ottobre 2015, n. 1254; TAR Lombardia, Milano, IV, 27 gennaio 2015, n. 301). |