Anche il TAR Calabria (Reggio Calabria 8 settembre 2016 n. 906) ha recentemente affrontato il tema della indicazione degli oneri della sicurezza, assumendo una propria posizione.
Si legge nella sentenza che il TAR, seppur consapevole dell’esistenza di diverse emergenti opinioni giurisprudenziali all’esito delle quali la questione de qua è stata anche rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (si vedano le sentenze citate nel ricorso introduttivo), ritiene impraticabile il ricorso alla cd. sospensione impropria del giudizio, in attesa del pronunciamento del Giudice europeo.
A tal proposito, i giudici calabresi confermano la ferma adesione alle conclusioni fatte proprie dall’Adunanza Plenaria, dalle quali non ritengono possibile discostarsi, sia per la condivisione delle argomentazioni esposte dal Consiglio di Stato, sia per il vincolo che deriva dal Giudice di primo grado nei riguardi del pronunciamento del Supremo Consesso amministrativo, va soggiunto che, in ogni caso, deve prevalere l’interesse pubblico alla rapida definizione della procedura di gara, da ritenersi poziore rispetto all’accertamento definitivo circa la correttezza della soluzione giurisprudenziale fatta propria dal Giudice nazionale.
Invero – si legge nella pronuncia in esame - la logica cui è improntata la normativa sostanziale e processuale degli appalti pubblici è strettamente finalizzata ad una rapida definizione delle gare nonché delle relative controversie giurisdizionali; ratio ancora più evidente ed anzi rafforzata dapprima dalla riforma introdotta dal D.L. n. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 (intervenuta tra l’altro sull’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo nel senso di una maggiore rapidità nella definizione del giudizio) quindi dalla adozione del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni di cui al D.Lgs 50/2016 (il quale pur non applicabile ovviamente alla presente fattispecie, non può non costituire una sicura guida ermeneutica anche per le passate fattispecie). |