AGCM: requisiti più stringenti per il rating di legalità


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, è stata pubblicata la delibera 13 luglio 2016 n. 26166 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato recante le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Giova rimarcare che con il nuovo Codice, il rating di legalità assume un'importanza particolare atteso che, ai sensi dell’art. 83, comma 10, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione.

 

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'AGCM, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Non solo, ma ai sensi dell’articolo 95 comma 13 del medesimo nuovo Codice, “compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente”.

 

Per quanto concerne la Delibera, si evidenzia che essa si compone di 9 articoli, di cui l’ultimo sull’entrata in vigore (13 settembre 2016).

 

Più nel dettaglio, l’art. 2 descrive i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità, che può essere ottenuto presentando apposita domanda per via telematica sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata una dichiarazione che attesti che nei confronti dell’impresa non siano stati pronunciati provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

 

L’impresa dovrà poi dichiarare, se impresa collettiva, di non essere controllata da società o enti esteri per cui non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o il controllo.

 

È inoltre prevista la possibilità che il rating sia rilasciato anche ad un’impresa che dimostri una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta da soggetti cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta.

 

All’articolo 3 si prevede la possibilità di un incremento di un “+” al punteggio al verificarsi di alcune condizioni (come il rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità del 2010, o l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme inferiori rispetto a quelle fissate per legge).

 

Tale segno “+” potrà essere poi rimosso se nel Casellario informatico delle imprese risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.