Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 novembre 2016, n. 248.
Si tratta di uno dei decreti più attesi, tra i numerosi provvedimenti attuativi la cui emanazione è prevista dal “nuovo” Codice dei contratti, cioè quello relativo alla definizione dell’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità quali strutture, impianti e opere speciali, nonché alla definizione dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (cd. categorie “superspecialistiche”, o anche categorie “SIOS”), previsto dall’art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (19 gennaio 2017) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.
Il decreto ricalca sostanzialmente l’impianto normativo precedente al nuovo Codice, ma con l’introduzione di alcune novità di rilievo.
Si segnala in particolare che l’elenco delle SIOS passa dalle precedenti 13 a 15 categorie, tramite l’inserimento anche delle categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno).
Sono inoltre individuati alcuni requisiti di specializzazione per l’esecuzione delle opere superspecialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico; disponibilità ove pertinente di adeguati stabilimenti industriali.
Per quanto concerne la categoria OG11 (impianti tecnologici) viene riproposto il testo dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, fatta eccezione per la parte relativa alla individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara.
Più specificamente, nel DM n. 248/2016 non è stata riproposta la previsione dell’articolo 79 comma 16 a mente della quale, ai fini
dell’inserimento in progetto e nel bando della categoria OG11, era necessario che l’importo di ciascuna delle categorie di cui si compone la categoria OG11 risultasse pari almeno alla percentuale indicata nel richiamato comma 16.
Secondo il Ministero proponente, il DM in questione tende a risolvere “due ordini di criticità”, consistenti nell’esigenza di “garantire una adeguata competenza nella realizzazione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e sulla salute pubblica” e nella necessità di tutelare, al contempo, “la concorrenza nel mercato degli appalti e, dunque, l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE”.
La ratio sottesa alla predisposizione del decreto in esame deve pertanto essere rinvenuta anche nella necessità di trovare un corretto “bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche”, individuando un elenco di opere superspecialistiche che tenga conto dell’esigenza di salvaguardare sia il “patrimonio culturale” del Paese, sia “l’incolumità dei lavoratori addetti” alla realizzazione degli interventi, sia, infine, “l’incolumità pubblica” in relazione alla circostanza che alcune di tali opere vanno ad incidere su un contesto “ad elevato rischio sismico ed idrogeologico”.
Il Consiglio di Stato, nel condividere questa impostazione di fondo, ha rilevato che l’effettivo conseguimento di un corretto bilanciamento fra i predetti interessi, così come gli effetti della disciplina in questione sulle imprese, potranno essere valutati, a seguito della concreta applicazione del decreto in esame, tramite l’analisi di alcuni specifici indicatori quali il numero dei contratti stipulati concernenti le opere superspecialistiche, ricavabile dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed il numero degli eventuali contenziosi che scaturiranno dall’applicazione della normativa in esame.
Palazzo Spada ha quindi valutato positivamente la previsione di cui all’art. 4 del decreto, in virtù della quale l’atto normativo è sottoposto ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà all’aggiornamento del suo contenuto, sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce decreto stesso potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016, sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate da alcune associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello del provvedimento.
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