Lo scopo della white list non è quello di prendere atto delle risultanze del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti (scopo, appunto, già assolto da separati istituti previsti dall’ordinamento), quanto piuttosto quello di selezionare imprese che - in coerenza con l’aggettivo che le qualifica - risultino del tutto esenti da qualunque rischio, anche indiziariamente desunto, di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della criminalità organizza.
Lo afferma il TAR Emilia Romagna (Parma sez. I 5 gennaio 2017 n. 7) richiamando un precedente giurisprudenziale di legittimità (Consiglio di Stato, III, n. 1743 del 3 maggio 2016).
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