TAR Salerno: niente soccorso per l’offerta carente


Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, l’esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti è ammissibile solo relativamente alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, comunque, al fine di emendare “la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”.

 

La fattispecie oggetto della causa non assume rilevanza in quanto concernente la carenza di un elemento “sostanziale” attinente al contenuto dell’offerta economica (TAR Campania Salerno sez. I 5 gennaio 2017 n. 34).