L’onere della prova circa l’effettivo rispetto delle specifiche tecniche, o l’eventuale equivalenza del prodotto offerto rispetto alle stesse ex art. 68, co. 4, d.lgs. n.163/2006, incombe all’impresa, e - d’altra parte - le inerenti valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante a meno di evidenti aporie logiche o fattuali.
Lo afferma il Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trento (sentenza 3 gennaio 2017 n. 2) richiamando analoghi precedenti giurisprudenziali (Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 21 gennaio 2014 n. 16; Tar. Lombardia Brescia, sez. II, 18 aprile 2013 n. 381; Tar Sardegna, sez. I, 20 febbraio 2012 n. 137).
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