L’immodificabilità dell’offerta rappresenta un ovvio predicato della sua irrevocabilità, oltre che del principio di par condicio e dell’essenza stessa della procedura ad evidenza pubblica. In particolare, quest’ultima costituisce un modello impersonale di contrattazione, attraverso il quale l’amministrazione pubblica, vincolata alla sua osservanza, predetermina in via unilaterale le condizioni del futuro rapporto contrattuale e sulla base di queste procede alla selezione della migliore offerta da parte del mercato privato.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. V 19 gennaio 2017 n. 222) concludendo che nessuna modifica è possibile una volta che la gara si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta.
L’operatore economico privato può, infatti, modulare le proprie condizioni di offerta sulla base fissata dall’amministrazione in sede di gara, ma non già dopo che questa si è conclusa, privando così di significato la selezione competitiva appena svoltasi.
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